Disegno di legge Goisis: prevede la scuola regionale

Seduta n. 316 di martedì 4 maggio2010: Assegnazione in sede referente.allaVII Commissione (Cultura)
Dal Disegno di legge 3357
...(Albo regionale dei docenti).Art. 17.
1. Ogni ufficio scolastico regionale istituisce l'albo regionale dei docenti, di seguito denominato «albo», distinto per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado. All'albo possono iscriversi i docenti che hanno conseguito la laurea magistrale, il diploma accademico di secondo livello e l'abilitazione all'insegnamento e che sono residenti in uno dei comuni del territorio regionale
2. L'albo contiene le seguenti indicazioni:
a) il voto ottenuto alla prova d'iscrizione di cui all'articolo 18;
b) i titoli e le altre eventuali specializzazioni e qualifiche di avanzamento della carriera;
c) l'indicazione della residenza nella regione d'istituzione dell'albo.
3. L'albo è compilato in base al voto ottenuto alla prova d'iscrizione di cui all'articolo 18.

4. Le deliberazioni in ordine alle domande d'iscrizione all'albo sono controllate dagli organismi tecnici rappresentativi regionali, che ne curano la tenuta e l'aggiornamento.

5. Si può essere iscritti a un solo albo.

6. L'albo è comunicato al presidente della regione, al presidente della provincia, ai sindaci e alle singole istituzioni scolastiche pubbliche, private e paritarie

. 7. Possono esercitare l'attività di insegnamento presso le istituzioni scolastiche pubbliche, private e paritarie, i docenti iscritti ai relativi albi.


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